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187121
IDG901504697
90.15.04697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menchini Sergio, Proto Pisani Andrea
Oggetto del processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di crediti pecuniari
Nota a Trib. Napoli 29 maggio 1989
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 10, pt. 1, pag. 2945-2949
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510; D3053; D4082
Secondo la sentenza in epigrafe, in caso di responsabilita' contrattuale il danneggiato che abbia chiesto, a titolo di danno, gli interessi ex art. 1224 comma 1 c.c. non puo' pretendere, poi, in un processo successivo, la condanna della controparte al pagamento del maggior danno per svalutazione monetaria ai sensi dell' art. 1224 comma 2 c.c. Gli AA. prendono spunto da questa sentenza per fare il punto sul tema riguardante l' estensione dell' oggetto del processo e i limiti oggettivi del giudicato in materia di crediti pecuniari, specie in materia di diritto al risarcimento dei danni.
art. 1224 c.c. art. 2909 c.c.



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