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187130
IDG901504706
90.15.04706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piombo Domenico
Prelazione e riscatto urbani: a chi spettano se dopo la "denuntiatio" muta il conduttore?
Nota a Cass. sez. III civ. 4 maggio 1989, n. 2073
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 12, pt. 1, pag. 3440-3441
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D305701
Nel caso in cui non sia stata notificata la comunicazione ex art. 38 comma 1 l. 392/1978 o sia stata notificata una comunicazione non veritiera, il diritto di riscatto spetta al conduttore. E cio' anche nel caso in cui nel periodo che intercorre tra la "denuntiatio" e la trascrizione della compravendita stipulata tra il locatore ed il terzo, il conduttore abbia sublocato l' immobile o ceduto il contratto di locazione ad altri con contestuale cessione o locazione dell' azienda. L' A. evidenzia perplessita' su questo principio affermato dalla Cassazione.
art. 36 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 39 l. 27 luglio 1978, n. 392



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