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187151
IDG901504727
90.15.04727 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Postiglione Amedeo
Migliore tecnologia disponibile e costi eccessivi in materia di inquinamento atmosferico
Nota a C. Cost. 16 marzo 1990, n. 127
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 2, pag. 303-310
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D5202
Secondo la sentenza annotata, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 674 c.p. e 2 n. 7 d.p.r. 203/1988, in riferimento agli artt. 32 co mma 1 e 41 commi 1 e 2 Cost., perche' subordina la riduzione dell' inquinamento provocato da impianti industriali alla condizione che le misure non comportino costi eccessivi. Vengono esposte alcune considerazioni critiche. Non ha senso, afferma l' A., che il Governo fissi dei limiti "insuperabili" da rispettare, se l' utilizzo della migliore tecnologia non e' incondizionato, ma subordinato alla "non eccessiva" onerosita' delle installazioni. Egualmente contraddittoria e insufficiente appare la ricostruzione storica della normativa.
art. 2 n. 7 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 art. 674 c.p.



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