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187152
IDG901504728
90.15.04728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tumbiolo Ruggero
La Corte di Cassazione e l' istituto del silenzio-assenso in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Nota a Cass. sez. III pen. 12 gennaio 1989, n. 73
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 2, pag. 311-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
Secondo la sentenza annotata, il d.p.r. 915/1982 in materia di smaltimento dei rifiuti prevede l' autorizzazione espressa per ogni singola fase dello smaltimento. E', quindi, inconfigurabile l' istituto del silenzio-assenso previsto dall' art. 10 del regolamento regionale lombardo n. 3/1982, che dispone che l' autorizzazione all' ammasso temporaneo di rifiuti speciali nonche' al loro stoccaggio, recupero e smaltimento s' intende concessa in caso di silenzio da parte della Giunta regionale per oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda. L' A., esaminata la disciplina relativa ai rifiuti speciali e quella relativa ai rifiuti tossico-nocivi, e richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto della conflittualita' tra la normativa statale e quella regionale in materia di smaltimento di rifiuti industriali, perviene ad una conclusione contraria a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza annotata.
art. 31 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 10 reg. LO 9 gennaio 1982, n. 3 C. Cost. 25 maggio 1987, n. 192



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