| 187154 | |
| IDG901504730 | |
| 90.15.04730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Butti Luciano
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| Compost e rifiuti agricoli
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| Nota a Pret. Bergamo sez. Grumello del Monte 25 luglio 1989
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| Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 2, pag. 328-332
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D18802
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| Secondo la sentenza in commento: e' ammissibile l' oblazione speciale
ex art. 162 bis c.p. al reato di scarico non autorizzato previsto
dall' art. 21 comma 1 l. 319/1976; non e' ipotizzabile una
successione nella gestione della discarica, dato il carattere
personale dell' autorizzazione; rientra nel novero dei rifiuti
agricoli di cui all' art. 2 ultimo comma lett. c) d.p.r. 915/1982 il
c.d. compost e ad esso non si applicano le disposizioni di cui alla
norma citata. L' A. incentra la propria attenzione sull' ultima parte
della massima. Poiche' non vi e' un solo tipo di compost, non sempre
esso e' escluso dall' ambito di applicabilita' del d.p.r. 915/1982.
Correttamente il Pretore, viste le caratteristiche di quello prodotto
dall' impianto in questione, lo ha ritenuto assimilabile alla materia
fecale, in quanto la semplice aggiunta di paglia non poteva escludere
tale assimilabilita'. L' A. approfondisce il tema, sul piano
giurisprudenziale e normativo, della utilizzazione agricola delle
sostanze fecali.
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| art. 2 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
art. 21 comma 1 10 settembre 1982, n. 915
art. 162 bis c.p.
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