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187154
IDG901504730
90.15.04730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Butti Luciano
Compost e rifiuti agricoli
Nota a Pret. Bergamo sez. Grumello del Monte 25 luglio 1989
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 2, pag. 328-332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D18802
Secondo la sentenza in commento: e' ammissibile l' oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. al reato di scarico non autorizzato previsto dall' art. 21 comma 1 l. 319/1976; non e' ipotizzabile una successione nella gestione della discarica, dato il carattere personale dell' autorizzazione; rientra nel novero dei rifiuti agricoli di cui all' art. 2 ultimo comma lett. c) d.p.r. 915/1982 il c.d. compost e ad esso non si applicano le disposizioni di cui alla norma citata. L' A. incentra la propria attenzione sull' ultima parte della massima. Poiche' non vi e' un solo tipo di compost, non sempre esso e' escluso dall' ambito di applicabilita' del d.p.r. 915/1982. Correttamente il Pretore, viste le caratteristiche di quello prodotto dall' impianto in questione, lo ha ritenuto assimilabile alla materia fecale, in quanto la semplice aggiunta di paglia non poteva escludere tale assimilabilita'. L' A. approfondisce il tema, sul piano giurisprudenziale e normativo, della utilizzazione agricola delle sostanze fecali.
art. 2 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 21 comma 1 10 settembre 1982, n. 915 art. 162 bis c.p.



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