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187165
IDG901504741
90.15.04741 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Postiglione Amedeo
Il cosiddetto "accumulo temporaneo" di rifiuti tossici e nocivi: licenza di inquinare
Nota a C. Cost. 6 luglio 1989, n. 370
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 3, pag. 505-509
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
In materia di rifiuti tossici e nocivi due leggi regionali hanno utilizzato due sinonimi, "accumulo temporaneo" al posto di "stoccaggio provvisorio", ed hanno escluso la necessita' dell' autorizzazione regionale, la cui mancanza o inosservanza e' sanzionata penalmente dal d.p.r. 915/1982. Una di tali leggi, quella della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata dichiarata illegittima dalla sentenza annotata. Si attende anche l' abrogazione di analoga legge dell' Emilia-Romagna. Approfondimento della materia e consenso pieno da parte dell' A. all' abrogazione di queste norme, che rivelano un modo assurdo e irresponsabile di legiferare da parte delle Regioni in materie cosi' delicate come quella dei rifiuti tossici e nocivi.
art. 16 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 26 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 27 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 15 l.r. FV 7 settembre 1987, n. 30 art. 18 l.r. ER 27 gennaio 1986, n. 6



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