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187167
IDG901504743
90.15.04743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Medugno Massimo
Il caso della "Patmos" (seguito)
Nota a App. Messina 30 marzo 1989, n. 142
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 3, pag. 527-538
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D848; D1825
Si tratta sella sentenza di appello della precedente sentenza del Tribunale di Messina sul "caso Patmos". La sentenza applica per la prima volta in Italia la Convenzione di Bruxelles sulla responsabilita' civile per danni conseguenti ad inquinamento da idorcarburi, e la Convenzione di Bruxelles sulla costituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi. L' A. evidenzia l' importanza di questa sentenza, in primo luogo per quanto riguarda l' individuazione dell' area del danno risarcibile ai sensi della Convenzione, e cioe' il "danno ambientale, inteso come tutto cio' che altera, deteriora o distrugge in tutto o in parte l' ambiente", pervenendo al medesimo risultato della Corte Popolare di Riga (URSS), quando ha esaminato la legittimazione dello Stato ad agire per il risarcimento del danno, nella sua funzione di tutela della collettivita'. Infine, per quanto riguarda la necessita' della consulenza tecnica allo scopo di accertare concretamente il danno.
l. 6 aprile 1977, n. 185 d.p.r. 27 maggio 1978, n. 504 art. 21 l. 31 dicembre 1982, n. 979 Conv. Bruxelles 29 novembre 1969 (responsabilita' civile danni conseguenti ad inquinamento da idrocarburi) Conv. Bruxelles 18 dicembre 1971 (Fondo danni inquinamento da idrocarburi) art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 C. Cost. 30 dicembre 1987, n. 641



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