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187168
IDG901504744
90.15.04744 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zecca Emilio
A che punto e' l' applicazione dell' imposta di fabbricazione dei sacchetti di plastica?
Nota a TAR LA sez. II 26 ottobre 1989, n. 1489
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 3, pag. 541-547
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D2314
La sentenza annotata riconosce la legittimita' del decreto del ministro delle Finanze n. 100/1989 recante le modalita' di applicazione dell' imposta di fabbricazione, e della corrispondente sovraimposta di confine, sui sacchetti di plastica usati come "shoppers" e realizzati con materiali non biodegradabili. Le questioni sollevate contro il decreto ministeriale sono state respinte dalla sentenza che, secondo l' A., reca una motivazione chiara e del tutto puntuale e corretta. L' A., invece, affronta alcune questioni circa la concreta applicazione del tributo da parte dei competenti organi dell' amministrazione finanziaria, circa i controlli in merito alla sua evasione, che pare di grandi proporzioni, e circa le modalita' applicative fissate nel decreto che il TAR del Lazio ha considerato legittimo.
art. 1 comma 8 d.l. 9 settembre 1988, n. 397 l. 9 novembre 1988, n. 475 d. Min. Finanze 28 febbraio 1989, n. 100



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