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187171
IDG901504747
90.15.04747 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Butti Luciano
Discariche di rifiuti e tutela paesaggistica
Nota a Pret. Avezzano 20 gennaio 1990, n. 3
Riv. giur. ambiente, an. 5 (1990), fasc. 3, pag. 557-565
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D18250
La prima parte della sentenza in commento, che ravvisa nel carattere ripetuto di episodi di scarico la realizzazione di una discarica non autorizzata di residui di attivita' lavorativa, sanzionata dall' art. 25 comma 3 d.p.r. 915/1982, aderisce alla tesi giurisprudenziale che identifica come discarica qualsiasi luogo nel quale vengono scaricati rifiuti in modo reiterato. L' A. approfondisce il concetto normativo di "discarica" e la distinzione tra tale concetto e quello di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti. Con la seconda parte della sentenza viene affrontato il problema dell' interpretazione dell' art. 1 sexies comma 1 l. 431/1985. L' A. richiama le divergenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, evidenzia lo scarso livello di precisione tecnico-giuridica di gran parte della normativa in materia ambientale e concorda con la tesi sostenuta dalla sentenza in esame, secondo la quale l' alterazione ambientale mediante interventi non soggetti a concessione edilizia configura il reato di cui all' art. 1 sexies l. 431/1985, sanzionato dall' art. 20 lett. a) l. 47/1985.
art. 25 comma 3 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 20 lett. a l. 28 febbraio 1985, n. 47



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