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187180
IDG901504756
90.15.04756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cavaliere Tilde
Note in tema di risarcimento del danno da svalutazione per inadempimento di obbligazioni pecuniarie
Nota a Cass. sez. I civ. 27 novembre 1989, n. 5138
Giur. it., an. 142 (1990), fasc. 5, pt. 1A, pag. 761-770
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510; D305301
Oltre agli interessi moratori di cui all' art. 1224 comma 1 c.c., e' previsto dal comma 2 un risarcimento ulteriore per il caso in cui il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore. Rientrano in questa seconda ipotesi i danni dipendenti dalla svalutazione monetaria verificatasi fra il momento della scadenza dell' obbligazione e quello dell' effettivo adempimento. Per quanto riguarda l' onere della prova gravante sul creditore, la giurisprudenza era partita originariamente da posizioni molto rigorose, per mutare poi il proprio orientamento in senso via via piu' favorevole al creditore, "semplificando l' onere della prova attraverso presunzioni e dati notori acquisiti dalla comune esperienza e desumibili dalle condizioni e qualita' del creditore". Si inserisce in questo filone anche la sentenza in commento.
art. 1224 c.c.



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