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187190
IDG901504766
90.15.04766 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pugliese Giovanni
Un esempio del garantismo della Cassazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 3 febbraio 1990 Cass. sez. II pen. 5 luglio 1988
Giur. it., an. 142 (1990), fasc. 5, pt. 2, pag. 145-150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D614; D6148
L' A. cita la prima delle sentenze in nota come esempio di un orientamento della Cassazione da lui non condiviso, volto a negare troppo spesso credibilita' e valore di autentica prova alle chiamate di correo. Posto che le dichiarazioni di coimputati collaboratori, specie in materia di reati comuni, devono essere controllate con grande cautela, secondo l' A. talvolta non basta ammettere in astratto che le chiamate di correo possano valere come prove in presenza di determinati presupposti, ma occorre anche che i giudici, in particolare quelli della Cassazione, vincano la loro riluttanza, che spesso equivale a un rifiuto, che puo' sembrare quasi frutto di un pregiudizio, ad utilizzare questo mezzo probatorio. La seconda delle sentenze annotate porta invece l' A. ad attenuare i dubbi e i timori espressi in precedenza.
art. 192 comma 3 c.p.p. art. 245 comma 2 lett. b) d. lg. 8 luglio 1989, n. 271 art. 348 bis c.p.p. 1930 art. 349 c.p.p. 1930 art. 474 c.p.p. 1930 art. 475 c.p.p. 1930



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