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187380
IDG900604956
90.06.04956 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Geri Vinicio
Prescrizione in materia di assicurazione (art. 2952 c.c.) e di societa' (art. 2959 c.c.) con riferimento alle mutue assicuratrici (art. 2546 c.c.)
Assic., an. 56 (1989), fasc. 4, pt. 1, pag. 296-303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31231; D30803
Viene affrontato il problema se ai diritti sorgenti dalla polizza di assicurazione fra il socio e la mutua assicuratrice sia applicabile la prescrizione di uno o di due anni, secondo l' art. 2952 c.c., oppure quella di cinque anni secondo l' art. 2949 c.c., tenuto conto che per essere soci delle mutue assicuratrici occorre essere con esse assicurati. L' A. sostiene che debba essere applicata la prescrizione di un anno anche ai diritti derivanti da polizze delle mutue assicuratrici ai sensi dell' art. 2952 c.c.
art. 2546 c.c. art. 2952 c.c. art. 2959 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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