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187400
IDG900604976
90.06.04976 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Geri Vinicio
Sulla trasmissibilita' agli eredi del diritto al risarcimento del danno biologico di persona rimasta uccisa in un incidente
Assic., an. 57 (1990), fasc. 1, pt. 1, pag. 41-48
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30706; D30703; D302
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma la totale soppressione della salute, cui segua in un distinto momento la morte, fa istantaneamente sorgere nel patrimonio del soggetto leso il diritto al risarcimento del danno e, per conseguenza, la sua trasmissibilita' iure hereditatis. Questa sentenza e' stata criticata in particolare sotto il profilo della intrasmissibilita' dei diritti personalissimi, in particolare quello alla sopravvivenza. L' A. svolge una serie di considerazioni per sostenere che non si puo' aderire alla sentenza del Tribunale perche' la "salute" di un morto e' un non senso, ne' si puo' aderire del tutto alla critica, in quanto la non trasmissibilita' agli eredi del diritto al risarcimento non deriva dal carattere personalissimo del diritto offeso, ma dalla sua inesistenza. In caso di morte istantanea della vittima, quindi, non si trasmette alcun diritto per la perdita totale della salute del de cuius, poiche' tale diritto non e' mai venuto ad esistenza. In caso di morte successiva all' evento, la violazione della salute della vittima, sotto forma di risarcimento, puo' essere trasmessa agli eredi, ma la sua entita' risulta condizionata dalla maggiore o minore durata della sopravvivenza del soggetto offeso rispetto all' evento.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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