| Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma la totale
soppressione della salute, cui segua in un distinto momento la morte,
fa istantaneamente sorgere nel patrimonio del soggetto leso il
diritto al risarcimento del danno e, per conseguenza, la sua
trasmissibilita' iure hereditatis. Questa sentenza e' stata criticata
in particolare sotto il profilo della intrasmissibilita' dei diritti
personalissimi, in particolare quello alla sopravvivenza. L' A.
svolge una serie di considerazioni per sostenere che non si puo'
aderire alla sentenza del Tribunale perche' la "salute" di un morto
e' un non senso, ne' si puo' aderire del tutto alla critica, in
quanto la non trasmissibilita' agli eredi del diritto al risarcimento
non deriva dal carattere personalissimo del diritto offeso, ma dalla
sua inesistenza. In caso di morte istantanea della vittima, quindi,
non si trasmette alcun diritto per la perdita totale della salute del
de cuius, poiche' tale diritto non e' mai venuto ad esistenza. In
caso di morte successiva all' evento, la violazione della salute
della vittima, sotto forma di risarcimento, puo' essere trasmessa
agli eredi, ma la sua entita' risulta condizionata dalla maggiore o
minore durata della sopravvivenza del soggetto offeso rispetto all'
evento.
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