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| IDG900604987 | |
| 90.06.04987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dolmetta Aldo A., Portale Giuseppe B.
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| Divieto di accettare azioni o quote proprie in garanzia e Casse di
Risparmio riformate
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| Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 6, pt. 1, pag. 701-715
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18124; D312201
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| La questione affrontata e' la seguente: "se alle Casse di Risparmio
riformate sia o meno consentito di accettare quote di partecipazione
e/o di risparmio in garanzia". Cosi' gli AA. sintetizzano le
conclusioni: a) gli statuti vigenti non contengono indicazioni atte a
stabilire se le Casse di Risparmio possano o meno accettare in
garanzia le proprie quote; b) il divieto assoluto di accettare in
garanzia azioni o quote proprie, posto in funzione di tutela dell'
integrita' del capitale, e' regola generale per le partecipazioni
societarie; c) del tutto eccezionale, per contro, appare il regime
piu' liberale di cui e' destinataria in generale la societa'
cooperativa; d) l' esercizio dell' attivita' bancaria e' considerato,
nel sistema vigente, fattore non di possibile attenuazione, bensi' di
eventuale inasprimento del divieto in discorso; e) le caratteristiche
strutturali e funzionali delle Casse di Risparmio riformate implicano
che il divieto dell' accettazione in garanzia possa applicarsi per
analogia, legis o quanto meno iuris, anche nei confronti delle Casse
stesse.
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| art. 26 l. 4 giugno 1985, n. 281
art. 7 d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350
art. 2358 c.c.
art. 2464 c.c.
art. 2483 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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