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187411
IDG900604987
90.06.04987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dolmetta Aldo A., Portale Giuseppe B.
Divieto di accettare azioni o quote proprie in garanzia e Casse di Risparmio riformate
Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 6, pt. 1, pag. 701-715
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D312201
La questione affrontata e' la seguente: "se alle Casse di Risparmio riformate sia o meno consentito di accettare quote di partecipazione e/o di risparmio in garanzia". Cosi' gli AA. sintetizzano le conclusioni: a) gli statuti vigenti non contengono indicazioni atte a stabilire se le Casse di Risparmio possano o meno accettare in garanzia le proprie quote; b) il divieto assoluto di accettare in garanzia azioni o quote proprie, posto in funzione di tutela dell' integrita' del capitale, e' regola generale per le partecipazioni societarie; c) del tutto eccezionale, per contro, appare il regime piu' liberale di cui e' destinataria in generale la societa' cooperativa; d) l' esercizio dell' attivita' bancaria e' considerato, nel sistema vigente, fattore non di possibile attenuazione, bensi' di eventuale inasprimento del divieto in discorso; e) le caratteristiche strutturali e funzionali delle Casse di Risparmio riformate implicano che il divieto dell' accettazione in garanzia possa applicarsi per analogia, legis o quanto meno iuris, anche nei confronti delle Casse stesse.
art. 26 l. 4 giugno 1985, n. 281 art. 7 d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350 art. 2358 c.c. art. 2464 c.c. art. 2483 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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