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187503
IDG900605079
90.06.05079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Busani Angelo
Legittimita' costituzionale "provvisoria" dell' interconnessione "funzionale" tra emittenti radiotelevisive private
Nota a C. Cost. 14 luglio 1988, n. 826
Riv. dir. ind., an. 38 (1989), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 195-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323
Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale giudica legittima la normativa sull' interconnessione fra emittenti televisive private, in quanto dichiaratamente provvisoria; spettera' al Parlamento varare una nuova disciplina legislativa del settore radiotelevisivo. Premesso che questo atteggiamento della Consulta non deve essere inteso come una mancata assunzione di responsabilita', l' A. richiama la precedente sentenza n. 202/1976 della stessa Corte, con la quale venne giudicata incostituzionale la legge di riforma della RAI nella parte in cui non consentiva a privati la teletrasmissione a livello locale, ricordandone portata e conseguenze. Affronta poi la questione dell' interconnessione c.d. funzionale fra emittenti televisive private, esaminando il d.l. 807/1984, poi convertito in l. 10/1985. L' A. conclude riassumendo il contenuto della sentenza e valutandone il significato.
art. 195 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 l. 14 aprile 1975, n. 103 d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 l. 4 febbraio 1985, n. 10 C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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