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187539
IDG900905115
90.09.05115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mucciarelli Francesco
Una causa estintiva del reato fra oblazione e amnistia: a proposito dell' art. 2 n. 3 d.p.r. 12 aprile 1990, n. 75
Riv. it. dir. proc. pen., an. 33 (1990), fasc. 2, pag. 655-668
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D21941; D2195
L' art. 2 n. 3 d.p.r. 75/1990 (concessione di amnistia) dispone che "in conseguenza dell' errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell' istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nell' art. 21 comma 1 d.l. 69/1989, convertito con modificazioni nella l. 154/1989, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989". La questione sorge per il fatto che il contesto normativo al quale viene fatto rinvio non contiene alcun esplicito riferimento ad un effetto estintivo in sede penale. L' A. ripercorre l' iter normativo per valutare se sia possibile trarne un' interpretazione logicamente coerente. In conclusione, malgrado la tutt' altro che precisa redazione delle disposizioni ad opera del legislatore, sembra lecito concludere che l' adempimento degli oneri stabiliti dall' art. 21 d.l. 69/1989 configura una causa estintiva riconducibili alla figura dell' oblazione ed estesa -quanto alla sua efficacia temporale- al 31 dicembre 1989 ex art. 2 n. 3 d.p.r. 75/1990.
art. 21 comma 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 69 l. 27 aprile 1989, n. 154 art. 2 n. 3 d.p.r. 12 marzo 1990, n. 75
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