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187561
IDG900905137
90.09.05137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Comucci Paola
Affidamento in prova al servizio sociale e funzione nomofilattica della Corte di Cassazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 16 novembre 1989
Riv. it. dir. proc. pen., an. 33 (1990), fasc. 3, pag. 1171-1176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644; D5050
Secondo la sentenza annotata, ai fini della determinazione del limite massimo di 3 anni di pena detentiva inflitta va considerata quella che il condannato deve effettivamente scontare. Vanno, quindi, escluse dal computo sia le pene gia' espiate sia quelle estinte per indulto o altra causa. L' A. si richiama alle decisioni della Corte di Cassazione intervenute negli ultimi tempi con riferimento alle condizioni di ammissibilita' all' affidamento in prova al servizio sociale riferentisi all' entita' della pena inflitta, per evidenziare l' inadeguatezza di quest' organo ad assicurare l' esatta osservanza e l' uniforme interpretazione della legge. Ai contrasti interpretativi emersi perfino all' interno di una medesima sezione si sono infatti aggiunti orientamenti contraddittori anche fra le pronunce rese dalle sezioni unite, che confermano la presenza di una crisi del ruolo di nomofilachia istituzionalmente affidato alla Corte di Cassazione.
art. 47 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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