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187702
IDG901205278
90.12.05278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santinello Paola
Norme regionali in materia di edilizia abitativa tra riproduzione e novazione di norme statali: ancora tre pronunzie della Corte costituzionale
Nota a C. Cost. 30 giugno 1988, n. 727 C. Cost. 7 luglio 1988, n. 767;ord. C. Cost. 26 luglio 1988, n. 893
Regioni, an. 17 (1989), fasc. 4, pag. 1024-1037
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D03101; D18205
Le tre pronunce in rassegna vengono prese in considerazione separatamente. La sentenza n. 767 va pienamente condivisa, in quanto conferma la riserva di legge statale nel campo della giurisdizione. La sentenza n. 727 suscita alcune perplessita', in quanto appare eccessivo il giudizio di incostituzionalita' per il solo fatto che la Regione opera un mero richiamo a norme contenute in leggi dello Stato. La stessa sentenza si segnala poi per la novita' dell' affermazione secondo cui alle Regioni spetta "ampia potesta' legislativa" in materia di assegnazione di alloggi popolari. L' ordinanza n. 893 stabilisce correttamente che e' costituzionalmente legittima la legge regionale che prevede il ricorso al giudice ordinario, anziche' al giudice amministrativo, contro i provvedimenti di revoca e di annullamento dell' assegnazione di alloggi popolari.
art. 103 Cost. art. 108 Cost. art. 2 comma 13 d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035 art. 93 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 5 st. FV art. 14 l.p. BZ 28 agosto 1972, n. 15 art. 18 l.r. FV 22 maggio 1975, n. 26 art. 23 comma 4 l.r. ER 14 marzo 1984, n. 12
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