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187785
IDG901505361
90.15.05361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Buonpensiere Maria Luisa
Sulla prova della buona fede del terzo acquirente nelle ipotesi dell' art. 2652 n. 7 c.c.
Nota a Cass. sez. II civ. 21 marzo 1989, n. 1409
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1713-1718
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3025; D308300
L' A. evidenzia le conseguenze che derivano dal considerare due norme del codice civile, l' art. 2652 n. 7 e l' art. 534 ivi richiamato, come facenti parte di un sistema unico, che regola una figura di erede apparente con una disciplina unitaria, ovvero come fattispecie diverse. A seconda che si accolga l' una o l' altra impostazione, diverso sara' il grado di tutela del terzo acquirente in relazione all' onere della prova della propria buona fede. Secondo la sentenza annotata si tratta di fattispecie distinte, per le quali diversa e' la disciplina dell' onere della prova della buona fede: nelle ipotesi disciplinate dall' art. 2652 n. 7 si presume, mentre nei casi di cui all' art. 534 il terzo deve fornire la prova. Con questa sentenza concordano parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente.
art. 534 c.c. art. 1367 c.c. art. 2652 n. 7 c.c.



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