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Documento


187802
IDG901505378
90.15.05378 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Doverose precisazioni sulla nozione di abbandono
Nota a Cass. sez. I civ. 5 maggio 1989, n. 2101
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 12, pt. 1A, pag. 1841-1848
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141
Alcune recenti sentenza, nell' accertare le condizioni per la dichiarazione dello stato di abbandono, hanno di fatto privilegiato gli interessi della famiglia biologica e non quelli del minore, finendo cosi' per ribaltare i principi contenuti nella l. 184/1983. L' A. evidenzia come la sentenza in esame afferma invece il corretto principio secondo cui, nell' interesse del minore, dev' essere preferita la famiglia d' origine solo se in grado di assicurare un' adeguata assistenza morale e materiale, mentre se quest' assistenza e' inadeguata o addirittura assente la prevalenza spetta a un' idonea famiglia sostitutiva.
art. 1 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 8 l. 4 maggio 1983, n. 184



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