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187887
IDG910600064
91.06.00064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Minucci Franco
I dirigenti e la facolta' di opzione ex art. 6 legge n. 54/1982: il punto della situazione
Dir. lav., an. 64 (1990), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 250-251
D70331; D7470
I dirigenti possono avvalersi della facolta' di continuare nel rapporto di lavoro sino al raggiungimento dell' anzianita' contributiva massima utile ai fini del trattamento previdenziale. Tuttavia non hanno alcuno strumento giuridico per contestare i licenziamenti fondati su esigenze aziendali o su presunti inadempimenti del dirigente, oppure privi di motivazione. Nel caso di licenziamenti senza alcune motivazione, se il licenziamento e' fondato specificamente sull' avvenuto raggiungimento dei limiti di eta' pensionabile, secondo l' A., il datore mostrerebbe di non voler tener conto della volonta' di opzione del dirigente. In questo caso sembrerebbe evidente un inadempimento del datore di lavoro ad un suo obbligo legale, che l' A. esamina sotto diversi aspetti.
l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 6 comma 1 l. 26 febbraio 1982, n. 54
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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