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| IDG910600072 | |
| 91.06.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatta Carlo
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| Costituzionalita' del divieto di unificazione di rendite relative ad
inabilita' plurime ascrivibili a gestioni infortunistiche diverse
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| Nota a C. Cost. 22 febbraio 1990, n. 71
ord. Pret. Ancona 21 giugno 1989
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| Dir. lav., an. 64 (1990), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 304-312
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7013
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| Con l' ordinanza in epigrafe il Pretore di Ancona aveva sollevato
questione di legittimita' costituzionale agli artt. 80, 132, 212
d.p.r. 1124/1965 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella
parte in cui, stando alla costante interpretazione limitativa delle
relative norme da parte della Cassazione, non prevedono la
possibilita' di costituzione di una rendita corrispondente al
complessivo grado d' inabilita' determinata da distinti eventi lesivi
appartenenti a gestioni diverse dell' assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; in particolare
quando una delle (o entrambe le) lesioni non raggiungono il grado
minimo di indennizzabilita'. La sentenza della Corte Costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale. L'
A. affronta la problematica in materia, richiamando la
giurisprudenza, costituzionale e di legittimita', e ritiene
conclusivamente che si renda opportuno rimediare all' ingiustizia
sostanziale denunziata nell' ordinanza pretorile, come in altre
analoghe, con un' apposita norma chiarificatrice.
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| art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 132 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 212 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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