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187895
IDG910600072
91.06.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Costituzionalita' del divieto di unificazione di rendite relative ad inabilita' plurime ascrivibili a gestioni infortunistiche diverse
Nota a C. Cost. 22 febbraio 1990, n. 71 ord. Pret. Ancona 21 giugno 1989
Dir. lav., an. 64 (1990), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 304-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013
Con l' ordinanza in epigrafe il Pretore di Ancona aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale agli artt. 80, 132, 212 d.p.r. 1124/1965 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, stando alla costante interpretazione limitativa delle relative norme da parte della Cassazione, non prevedono la possibilita' di costituzione di una rendita corrispondente al complessivo grado d' inabilita' determinata da distinti eventi lesivi appartenenti a gestioni diverse dell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; in particolare quando una delle (o entrambe le) lesioni non raggiungono il grado minimo di indennizzabilita'. La sentenza della Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale. L' A. affronta la problematica in materia, richiamando la giurisprudenza, costituzionale e di legittimita', e ritiene conclusivamente che si renda opportuno rimediare all' ingiustizia sostanziale denunziata nell' ordinanza pretorile, come in altre analoghe, con un' apposita norma chiarificatrice.
art. 80 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 132 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 212 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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