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187925
IDG911000102
91.10.00102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
R.T.
Un' esemplare sentenza in materia di regime di "sospensione d' imposta" con riguardo alle problematiche delle agenzie di viaggio
Nota a Trib. Roma sez. VII pen. 19 aprile 1990
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 10, pt. 2, pag. 775-776
D23157
Secondo il Tribunale di Roma, le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo, in quanto assimilate per legge a quelle degli esportatori abituali, possono senza dubbio fruire del diritto di acquistare beni e servizi in sospensione di imposta ai sensi dell' art. 9 comma 2 d.p.r. 633/1972. A nulla rileva che i servizi acquistati non vadano a diretto vantaggio del cliente, risultando cosi' inapplicabile il particolare regime previsto per le agenzie di viaggio dall' art. 74 ter d.p.r. 633/1972.
art. 9 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 74 ter d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 3 comma 2 d.m. 16 gennaio 1980 art. 2 comma 4 l. 27 febbraio 1984, n. 17
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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