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188003
IDG911200180
91.12.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sessa Emanuele
Garanzie del cittadino d' ordine costituzionale
Nota a C. Cost. 2 febbraio 1990, n. 41
Riv. amm. Rep. it., an. 141 (1990), fasc. 6-7, pt. 3, pag. 796-799
D18682; D0440
La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo, con la sentenza in commento, l' art. 21 comma 2 l. 191/1975, nella parte in cui prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del rinvio del servizio militare sia discrezionalmente disposta dall' autorita' militare. Tale norma contrasta con la Costituzione, in quanto non assicura al cittadino di conoscere, cosi' come avviene per chi non usufruisca di rinvii, il tempo il cui dovra' lasciare le proprie normali occupazioni. Dopo aver svolto alcune considerazioni adesive alla pronuncia, l' A. affronta un discorso di carattere piu' generale relativo al sistema delle garanzie di carattere costituzionale.
art. 52 Cost. art. 21 comma 2 l. 31 maggio 1975, n. 191
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