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188029
IDG911500206
91.15.00206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardillo Giancarlo
Fideiussione omnibus e concorso di norme e degli usi praticati dalle aziende di credito nella disciplina dei contratti bancari
Nota a Trib. Verona 3 giugno 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1006-1014
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680; D315
Per la carenza di sufficienti previsioni legislative, principale fonte della regolamentazione dei contratti bancari sono le Norme bancarie uniformi, condizioni generali di contratto predisposte dall' ABI (Associazione Bancaria Italiana). Esse derogano sostanzialmente alla disciplina codicistica e, tuttavia, non attentano all' equilibrio contrattuale se accettate nel rispetto della disciplina delle "clausole vessatorie" (per le quali e' auspicabile intervengano modifiche che facilitino i giudicanti ad una indagine attinente il merito di esse). Particolarmente dibattuto il problema dell' ammissibilita' della c.d. fideiussione omnibus, figura introdotta dalla pratica bancaria e che si distacca dall' istituto fideiussorio codicistico per la indeterminatezza dell' obbligazione del garante nel momento in cui si costituisce il vincolo e, in generale, per un' assai piu' tenue collegamento con l' obbligazione principale. La giurisprudenza riconosce validita' a tali figure che considera nell' alveo della tradizional e fideiussione. La dottrina e' discorde. Le varianti alle previsioni codicistiche inducono a chiedersi, tuttavia, se non si sia introdotto un contratto atipico, diverso dalla fideiussione, ricollegabile ai "Garantievertrage", nuovi contratti di garanzia mutuati dal commercio estero tedesco che la giurisprudenza ritien e compatibili con la nostra legislazione, quale espressione della liberta' nella individuazione del contenuto di un' obbligazione e del combinarsi di essa con altre obbligazioni, anche fuori dai tipi contrattuali previsti dall' ordinamento. Di recente la Suprema Corte ha previsto limiti alla operativita' delle fideiussioni omnibus, individuando nella regola della "buona fede oggettiva" il requisito indispensabile al suo funzionamento. L' individuazione di tale elemento, lasciata alla discrezionalita' del giudicante, attenta all' oggettivita' il che e' una delle cause della crisi del sistema ordinamentale.
art. 1186 c.c. art. 1349 c.c. art. 1845 c.c. art. 1936 c.c. art. 1939 c.c.



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