| Per la carenza di sufficienti previsioni legislative, principale
fonte della regolamentazione dei contratti bancari sono le Norme
bancarie uniformi, condizioni generali di contratto predisposte dall'
ABI (Associazione Bancaria Italiana). Esse derogano sostanzialmente
alla disciplina codicistica e, tuttavia, non attentano all'
equilibrio contrattuale se accettate nel rispetto della disciplina
delle "clausole vessatorie" (per le quali e' auspicabile intervengano
modifiche che facilitino i giudicanti ad una indagine attinente il
merito di esse). Particolarmente dibattuto il problema dell'
ammissibilita' della c.d. fideiussione omnibus, figura introdotta
dalla pratica bancaria e che si distacca dall' istituto fideiussorio
codicistico per la indeterminatezza dell' obbligazione del garante
nel momento in cui si costituisce il vincolo e, in generale, per un'
assai piu' tenue collegamento con l' obbligazione principale. La
giurisprudenza riconosce validita' a tali figure che considera nell'
alveo della tradizional e fideiussione. La dottrina e' discorde. Le
varianti alle previsioni codicistiche inducono a chiedersi, tuttavia,
se non si sia introdotto un contratto atipico, diverso dalla
fideiussione, ricollegabile ai "Garantievertrage", nuovi contratti di
garanzia mutuati dal commercio estero tedesco che la giurisprudenza
ritien e compatibili con la nostra legislazione, quale espressione
della liberta' nella individuazione del contenuto di un' obbligazione
e del combinarsi di essa con altre obbligazioni, anche fuori dai tipi
contrattuali previsti dall' ordinamento. Di recente la Suprema Corte
ha previsto limiti alla operativita' delle fideiussioni omnibus,
individuando nella regola della "buona fede oggettiva" il requisito
indispensabile al suo funzionamento. L' individuazione di tale
elemento, lasciata alla discrezionalita' del giudicante, attenta all'
oggettivita' il che e' una delle cause della crisi del sistema
ordinamentale.
| |