| 188030 | |
| IDG911500207 | |
| 91.15.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Prosperi Mangili Lorenzo
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| Effetti dell' intervento volontario dei litisconsorti necessari
pretermessi nel giudizio di convalida del sequestro giudiziario
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| Nota a Trib. Milano 25 maggio 1989
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1016-1022
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44020
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| Emerge dal dato normativo contenuto nell' art. 680 c.p.c. che la
notifica del decreto di sequestro ha per scopo di realizzare la
garanzia dell' esito positivo dell' azione di merito, mentre la
notifica dell' atto di citazione per la convalida ha lo scopo di
garantire il diritto di difesa del sequestrato. Quanto precede non
appare condiviso dalla giurisprudenza la quale ha mostrato di
assegnare a tali due atti lo stesso scopo di realizzare il
contraddittorio. In coerenza non si potra' negare anche alla
costituzione nel giudizio di convalida da parte dell' unico soggetto
passivo dell' azione cautelare la stessa efficacia integralmente
sanante della costituzione o dell' intervento in causa del
litisconsorte necessario pretermesso quando si e' in presenza di un
vizio di procedura relativo al difetto di notifica del provvedimento
di sequestro gia' eseguito. Di conseguenza appare che gli esatti
termini della scelta per la soluzione da dare al caso esaminato dal
Tribunale di Milano con la sentenza in commento non vadano posti nel
solo fatto di trovarsi in una situazione che giustifichi il ricorso
all' art. 102 c.p.c. ma bensi' tra l' assegnare l' attuazione della
tutela cautelare: A) all' esecuzione del decreto di sequestro; B)
alla successiva notifica di questo. Infatti, seguendo la prima via,
se le modalita' esecutive del provvedimento sono nulle allora la
costituzione nel giudizio di convalida non esplichera' alcun effetto
sulla gia' prodottasi inefficacia della misura cautelare. Se invece
il provvedimento cautelare e' stato eseguito regolarmente ma non sono
stati rispettati i termini prescritti dall' art. 680 c.p.c. l'
intervento in causa del sequestrato potra' avere efficacia sanante
rispetto a tutta la procedura. A conseguenze opposte si puo'
pervenire se si segue la seconda soluzione e quindi considerare l'
attivita' esecutiva posta in essere in precedenza come costitutiva di
un iter che si completera' solo con l' adempimento di quanto
prescritto dall' art. 680 c.p.c. Il vizio di notifica del
provvedimento gia' eseguito in questo caso si riflettera'
negativamente su tutta la procedura determinando l' inefficacia del
sequestro.
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| art. 605 c.p.c.
art. 680 c.p.c.
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