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188030
IDG911500207
91.15.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Prosperi Mangili Lorenzo
Effetti dell' intervento volontario dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di convalida del sequestro giudiziario
Nota a Trib. Milano 25 maggio 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1016-1022
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020
Emerge dal dato normativo contenuto nell' art. 680 c.p.c. che la notifica del decreto di sequestro ha per scopo di realizzare la garanzia dell' esito positivo dell' azione di merito, mentre la notifica dell' atto di citazione per la convalida ha lo scopo di garantire il diritto di difesa del sequestrato. Quanto precede non appare condiviso dalla giurisprudenza la quale ha mostrato di assegnare a tali due atti lo stesso scopo di realizzare il contraddittorio. In coerenza non si potra' negare anche alla costituzione nel giudizio di convalida da parte dell' unico soggetto passivo dell' azione cautelare la stessa efficacia integralmente sanante della costituzione o dell' intervento in causa del litisconsorte necessario pretermesso quando si e' in presenza di un vizio di procedura relativo al difetto di notifica del provvedimento di sequestro gia' eseguito. Di conseguenza appare che gli esatti termini della scelta per la soluzione da dare al caso esaminato dal Tribunale di Milano con la sentenza in commento non vadano posti nel solo fatto di trovarsi in una situazione che giustifichi il ricorso all' art. 102 c.p.c. ma bensi' tra l' assegnare l' attuazione della tutela cautelare: A) all' esecuzione del decreto di sequestro; B) alla successiva notifica di questo. Infatti, seguendo la prima via, se le modalita' esecutive del provvedimento sono nulle allora la costituzione nel giudizio di convalida non esplichera' alcun effetto sulla gia' prodottasi inefficacia della misura cautelare. Se invece il provvedimento cautelare e' stato eseguito regolarmente ma non sono stati rispettati i termini prescritti dall' art. 680 c.p.c. l' intervento in causa del sequestrato potra' avere efficacia sanante rispetto a tutta la procedura. A conseguenze opposte si puo' pervenire se si segue la seconda soluzione e quindi considerare l' attivita' esecutiva posta in essere in precedenza come costitutiva di un iter che si completera' solo con l' adempimento di quanto prescritto dall' art. 680 c.p.c. Il vizio di notifica del provvedimento gia' eseguito in questo caso si riflettera' negativamente su tutta la procedura determinando l' inefficacia del sequestro.
art. 605 c.p.c. art. 680 c.p.c.



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