Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


188031
IDG911500208
91.15.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiani Massimo
Chiusura del fallimento sociale e propagazione degli effetti sul fallimento del socio illimitatamente responsabile
Nota a decr. Trib. Roma 8 marzo 1988
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1023-1028
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3136; D3121
La chiusura del fallimento di una societa' di persone comporta la contestuale chiusura del fallimento di ciascun socio illimitatamente responsabile. Infatti, la norma di cui all' art. 153 l. fall., a tenore della quale potrebbe profilarsi una dissociazione temporale fra la chiusura del fallimento sociale e la chiusura del fallimento individuale, trova una giustificazione nella collocazione sistematica della disposizione, all' interno della disciplina del solo concordato fallimentare e va correlata alle obbligazioni corrispettive che gravano sul fallito che beneficia del concordato della societa'. Al di fuori di questa ipotesi, valgono le regole generali in tema di fallimento delle societa' personali, in guisa che come la dichiarazione di fallimento della societa' determina il fallimento automatico dei soci illimitatamente responsabili, cosi' la chiusura del fallimento sociale propaga i propri effetti sui fallimenti individuali. Non esistono interessi dei creditori particolari che debbano trovare indefettibile tutela con la permanenza del fallimento del socio.
art. 147 l. fall. art. 152 l. fall. art. 153 l. fall. art. 154 l. fall.



Ritorna al menu della banca dati