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188032
IDG911500209
91.15.00209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Samengo Alfonso R.
Sulla responsabilita' degli amministratori verso i creditori
Nota a Trib. Milano 6 febbraio 1988
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1032-1037
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203
Si ripropongono due questioni sulla natura dell' azione ex art. 2394 c.c.: la prima riguarda la classificazione dell' azione come diretta oppure in sostituzione di quella spettante alla societa'; l' altra concerne la natura dell' azione, se contrattuale o meno. L' orientamento che qualifica l' azione in esame come azione diretta e' accettato ma non sulla base dell' interpretazio ne della decisione della Cassazione a sezioni unite del 6 ottobre 1981, n. 5241 che, avendo dichiarato l' inapplicabilita' della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 7 all' azione di responsabilita' dei creditori sociali, con cio' pare che abbia implicitamente riconosciuto la natura diretta dell' azione. Infatti la Suprema Corte non ha affrontato ex professo problemi di qualificazione giuridica, ritenendo nel caso irrilevante tale accertamento sul piano degli effetti. A confermare quanto detto parte autorevole della dottrina ha rilevato che la lettura del co mma 1 dell' art. 2394 c.c. toglie ogni dubbio, poiche' se si trattasse di esercizio surrogatorio la responsabilita' sarebbe verso la societa' e non verso i creditori. I due tipi di azioni, inoltre, si distinguono per alcuni aspetti della disciplina giuridica nonche' per la diversita' dell' area del danno risarcibile.
art. 2392 c.c. art. 2394 c.c. Cass. 6 ottobre 1981, n. 2541



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