| 188032 | |
| IDG911500209 | |
| 91.15.00209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Samengo Alfonso R.
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| Sulla responsabilita' degli amministratori verso i creditori
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| Nota a Trib. Milano 6 febbraio 1988
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1032-1037
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312203
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| Si ripropongono due questioni sulla natura dell' azione ex art. 2394
c.c.: la prima riguarda la classificazione dell' azione come diretta
oppure in sostituzione di quella spettante alla societa'; l' altra
concerne la natura dell' azione, se contrattuale o meno. L'
orientamento che qualifica l' azione in esame come azione diretta e'
accettato ma non sulla base dell' interpretazio ne della decisione
della Cassazione a sezioni unite del 6 ottobre 1981, n. 5241 che,
avendo dichiarato l' inapplicabilita' della sospensione della
prescrizione ex art. 2941 n. 7 all' azione di responsabilita' dei
creditori sociali, con cio' pare che abbia implicitamente
riconosciuto la natura diretta dell' azione. Infatti la Suprema Corte
non ha affrontato ex professo problemi di qualificazione giuridica,
ritenendo nel caso irrilevante tale accertamento sul piano degli
effetti. A confermare quanto detto parte autorevole della dottrina ha
rilevato che la lettura del co mma 1 dell' art. 2394 c.c. toglie ogni
dubbio, poiche' se si trattasse di esercizio surrogatorio la
responsabilita' sarebbe verso la societa' e non verso i creditori. I
due tipi di azioni, inoltre, si distinguono per alcuni aspetti della
disciplina giuridica nonche' per la diversita' dell' area del danno
risarcibile.
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| art. 2392 c.c.
art. 2394 c.c.
Cass. 6 ottobre 1981, n. 2541
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