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188033
IDG911500210
91.15.00210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roberto Guerino
Udienza presidenziale e tentativo di conciliazione nella nuova normativa sul divorzio
Nota a Trib. Salerno 22 dicembre 1988
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 1, pag. 1038-1039
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D450
Annotando una sentenza del Tribunale di Salerno, l' A. passa in rassegna le diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito all' obbligatorieta' di esperire il tentativo di conciliazione nel procedimento per la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. L' omissione del tentativo, infatti, per assenza del convenuto dovuta a giustificati motivi, rende nulli gli atti dell' udienza presidenziale e tutti quelli successivi. Le osservazioni si concludono ritenendo che il legislatore ha previsto il tentativo di conciliazione non come una vuota formula da utilizzare necessariamente, lasciando al prudentegiudizio del presidente la valutazione della sua attuazione quando questa potrebbe comportare un componimento tra i coniugi.
art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 4 l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 157 comma 2 c.p.c.



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