| 188034 | |
| IDG911500211 | |
| 91.15.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Chiara Giuseppe
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| Primi appunti in tema di "concordato" sui motivi di appello
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| Nota a App. Lecce 12 dicembre 1989
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 2, pag. 1053-1058
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D68
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| Dopo avere esaminato l' area sistematica in cui si colloca lo
speciale rito di cui all' art. 599 comma 4 c.p.p., l' A. si sofferma
sulla forma del provvedimento conclusivo del rito, sulla quale si
sono registrate oscillazioni nella prima giurisprudenza in argomento.
Il richiamo alle "forme dell' art. 127" potrebbe, a prima vista,
comprendere anche la forma dell' ordinanza, con c ui, a norma dell'
art. 127 comma 8, si conclude il rito camerale tipo. In realta',
pero', il richiamo all' art. 127 deve armonizzarsi con le altre norme
disciplinanti il procedimento di appello; occorre, in particolare,
fare riferimento all' art. 605 comma 1, ove si dispone che il giudice
di appello conclude sempre (salva l' unica eccezione ivi richiamata)
con sentenza. Il rapporto tra le norme di cui agli artt. 127, 599 e
605 e' tale per cui la disciplina dell' art. 127 opera in funzione di
completamento della disciplina dell' appello, onde la forma-sentenza
deve ritenersi prevalente rispetto alla forma-ordinanza. Con cio'
risulta peraltro confermata la tradizionale impostazione per la quale
il provvedimento conclusivo del grado di giudizio -e tale e'
certamente la decisione sull' appello "concordato"- assume forma di
sentenza.
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| art. 127 c.p.p.
art. 599 comma 4 c.p.p.
art. 601 c.p.p.
art. 602 c.p.p.
art. 605 c.p.p.
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