Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


188034
IDG911500211
91.15.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Chiara Giuseppe
Primi appunti in tema di "concordato" sui motivi di appello
Nota a App. Lecce 12 dicembre 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 2, pag. 1053-1058
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
Dopo avere esaminato l' area sistematica in cui si colloca lo speciale rito di cui all' art. 599 comma 4 c.p.p., l' A. si sofferma sulla forma del provvedimento conclusivo del rito, sulla quale si sono registrate oscillazioni nella prima giurisprudenza in argomento. Il richiamo alle "forme dell' art. 127" potrebbe, a prima vista, comprendere anche la forma dell' ordinanza, con c ui, a norma dell' art. 127 comma 8, si conclude il rito camerale tipo. In realta', pero', il richiamo all' art. 127 deve armonizzarsi con le altre norme disciplinanti il procedimento di appello; occorre, in particolare, fare riferimento all' art. 605 comma 1, ove si dispone che il giudice di appello conclude sempre (salva l' unica eccezione ivi richiamata) con sentenza. Il rapporto tra le norme di cui agli artt. 127, 599 e 605 e' tale per cui la disciplina dell' art. 127 opera in funzione di completamento della disciplina dell' appello, onde la forma-sentenza deve ritenersi prevalente rispetto alla forma-ordinanza. Con cio' risulta peraltro confermata la tradizionale impostazione per la quale il provvedimento conclusivo del grado di giudizio -e tale e' certamente la decisione sull' appello "concordato"- assume forma di sentenza.
art. 127 c.p.p. art. 599 comma 4 c.p.p. art. 601 c.p.p. art. 602 c.p.p. art. 605 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati