Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


188035
IDG911500212
91.15.00212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Il significato della locuzione "fino ad un terzo" nell' art. 444 comma 1 c.p.p.
Nota a Trib. Vicenza 10 novembre 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 2, pag. 1059-1062
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68; D50122; D50123
Il Tribunale di Vicenza afferma che la locuzione "fino ad un terzo" contenuta nell' art. 444 comma 1 c.p.p. non indica il punto minimo della diminuzione concretamente applicabile, ma lo spazio entro il quale la diminuzione puo' operare. L' affermazione e' sorretta da considerazioni di natura esegetica e sistematica nonche' da argomenti desunti dai lavori preparatori e da un raffronto con il giudizio abbreviato. L' A., premesso che le considerazioni di natura esegetica e sistematica non offrono alcun appo rto alla soluzione del problema, sostiene, da un lato, che l' indagine sui lavori preparatori e' lacunosa oltre che poco probante e, dall' altro lato, che il raffronto con l' istituto del giudizio abbreviato e' improponibile; conclude osservando che la tesi restrittiva appare aspetto di diffidenza verso un istituto che privilegia la volonta' delle parti e che la soluzione del problema si risolvera' in una scelta ispirata piu' a motivi di opportunita' che a rigidi criteri di interpretazione
art. 64 c.p. art. 65 c.p. art. 444 comma 1 c.p.p.



Ritorna al menu della banca dati