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188039
IDG911500216
91.15.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Svariati Elvira
Assenza di dolo o ignoranza scusabile della legge penale?
Nota a Pret. Spoleto 8 giugno 1989
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 2, pag. 1089-1096
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5002; D51125
In merito ad una ipotesi di esercizio abusivo della professione di chimico analista da parte di un medico preposto alla direzione di un laboratorio di analisi presso un presidio sanitario, non appare corretta una pronuncia di assoluzione perche' il fatto non costituisce reato per assenza di dolo qualora il giudicante riconosca la farraginosa contraddittorieta' e frammentarieta' delle norme contenute nelle leggi, nei regolamenti e nei decreti che si sono andati sovrapponendo nella disciplina della materia. Piu' appropriata si delinea una pronuncia perche' il fatto non costituisce reato versando l' imputato in ignoranza scusabile della legge penale o, meglio ancora, sulla scorta di una lucidissima e corretta impostazione proposta dallo Stortoni, di assoluzione perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato. A favore della prima delle soluzioni va osservato che, oltretutto, la motivazione della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale offre un saldo e certo riferimento utilizzabile, ai fini del corretto svolgersi del discorso giustificativo della pronuncia di merito, senza bisogno di particolari passaggi critici o interpretativi. Allargare, come il giudicante ha fatto nella sentenza annotata, l' ambito dell' indagine condotta fino a riconoscere un irrimediabile vuoto legislativo determinato dall' assoluta oscurita' delle norme per, poi, giungere ad un' assoluzione per mancanza di dolo significa -tutto sommato- fallire il risultato che l' operazione logica condotta avrebbe dovuto raggiungere, perche' e' chiaro a tutti che il dolo non puo' entrare in gioco se l' agente non sia stato messo in grado di riconoscere il contenuto del comando e, quindi, di esprimere correttamente una volonta' ad esso contraria.
C. Cost. 23 marzo 1988, n. 364



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