Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


188048
IDG911500225
91.15.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Le garanzie nel concordato preventivo
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 4, pag. 1154-1157
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
Sul delicato tema delle garanzie nel concordato preventivo, l'A. interviene prospettando le risultanze di dottrina e giurisprudenza in ordine al momento ed alla qualita' delle garanzie da offrire ai creditori. Prendendo per base la lettera ed il significato della legge, l' A. sostiene che l' offerta delle garanzie deve essere soltanto enunciata nella domanda di ammissione a concordato preventivo e che esse possono essere prestate anche dopo la sentenza di omologazione. Il Tribunale infatti dovra' giudicare soltanto la serieta' delle garanzie offerte e conserva sempre lo strumento della pronuncia di risoluzione del concordato se le garanzie offerte non vengano prestate. La previsione non e' di poco conto, anche perche', se si ritenesse il contrario, i garanti del concordato dovrebbero sobbarcarsi a gravosi oneri in un momento in cui, per effetto del mero scorrimento della procedura,le garanzie non hanno altra funzione che quella di fare opera di convinzione presso il ceto creditorio per ottenere il voto favorevole. L' A. trova il confronto alla sua tesi nello stesso sistema normativo, attraverso l' interdipendenza delle norme sul concordato fallimentare e sul concordato preventivo e, soprattutto, sulla funzione del "quid pluris" che il debitore deve offrire, oltre al suo patrimonio gia' ancorato alla responsabilita' patrimoniale ex art. 2740 c.c. La tesi prospettata ha sicuramente un rilievo determinante nello sviluppo giurisprudenziale sul concordato.
art. 62 l. fall. art. 176 l. fall. art. 181 l. fall.



Ritorna al menu della banca dati