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| IDG911500225 | |
| 91.15.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Le garanzie nel concordato preventivo
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| Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 4, pag. 1154-1157
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300
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| Sul delicato tema delle garanzie nel concordato preventivo, l'A.
interviene prospettando le risultanze di dottrina e giurisprudenza in
ordine al momento ed alla qualita' delle garanzie da offrire ai
creditori. Prendendo per base la lettera ed il significato della
legge, l' A. sostiene che l' offerta delle garanzie deve essere
soltanto enunciata nella domanda di ammissione a concordato
preventivo e che esse possono essere prestate anche dopo la sentenza
di omologazione. Il Tribunale infatti dovra' giudicare soltanto la
serieta' delle garanzie offerte e conserva sempre lo strumento della
pronuncia di risoluzione del concordato se le garanzie offerte non
vengano prestate. La previsione non e' di poco conto, anche perche',
se si ritenesse il contrario, i garanti del concordato dovrebbero
sobbarcarsi a gravosi oneri in un momento in cui, per effetto del
mero scorrimento della procedura,le garanzie non hanno altra funzione
che quella di fare opera di convinzione presso il ceto creditorio per
ottenere il voto favorevole. L' A. trova il confronto alla sua tesi
nello stesso sistema normativo, attraverso l' interdipendenza delle
norme sul concordato fallimentare e sul concordato preventivo e,
soprattutto, sulla funzione del "quid pluris" che il debitore deve
offrire, oltre al suo patrimonio gia' ancorato alla responsabilita'
patrimoniale ex art. 2740 c.c. La tesi prospettata ha sicuramente un
rilievo determinante nello sviluppo giurisprudenziale sul concordato.
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| art. 62 l. fall.
art. 176 l. fall.
art. 181 l. fall.
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