| Il presente articolo, dopo una breve storia della rapina in genere,
si occupa, dapprima, del delitto di cui al comma 2 art. 628 c.p.
(anche nei suoi rapporti con gli artt. 626 e 627 c.p.), per
affrontare, successivamente, in particolare, il problema della
configurabilita' del tentativo di rapina c.d. impropria. Si conclude
per la soluzione affermativa ed, in particolare, nel senso che ben
possa esser tentata la violenza; che possa aversi rapina impropria
consumata in presenza del furto tentato (purche' a livello compiuto)
e rapina impropria tentata in presenza di furto consumato, quando si
tenti la violenza. Si contraddice sia alla tesi giurisprudenziale
dominante, sia alla tesi della dottrina dominante. Si poggiano queste
conclusioni sulla differenza tra sottrazione ed impossessamento.
Vengono, infine, esaminati i rapporti tra le due figure rientranti
nel reato complesso, e gli istituti di cui all' art. 56, commi 3 e 4,
c.p.
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