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188050
IDG911500227
91.15.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ravagnan Luigi
Appello e assoluzione dell' imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p.
Giur. merito, an. 22 (1990), fasc. 6, pt. 4, pag. 1171-1174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D622
Il tema affrontato e' quello relativo alla reale scomparsa nel nuovo codice di procedura penale, tra le formule di assoluzione dibattimentale, di quella per "insufficienza di prove"; la struttura dell' art. 530 c.p.p. potrebbe infatti creare al giudice il dilemma se dover indicare o meno, nel dispositivo della sentenza di assoluzione, che la stessa e' intervenuta ai sensi del comma 1 o del comma 2 del medesimo articolo. La distinzione e' rilevante proprio perche', qualora vi sia una tale indicazione, vi sarebbe nel secondo caso la concreta reintroduzione della formula assolutoria dubitativa, in quanto il comma 2 dell' art. 530 c.p.p. si riferisce proprio, oltre che ai casi di mancanza, anche a quelli di insufficienza e contraddittorieta' della prova. Qualora poi debba procedersi a quella indicazione, vi sarebbe l' ulteriore problema dell' illegittimita' costituzionale dell' art. 593 comma 2 c.p.p., che vieta l' appello anche a colui il quale s ia stato assolto per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste ai sensi del comma 2 dell' art. 530 c.p.p., poiche' gli e' preclusa la facolta' di un secondo giudizio di merito che gli consenta di opporsi al pregiudizio derivantegli da una assoluzione che, in concreto, e' un' assoluzione per insufficienza di prove. In conclusione puo' affermarsi che il giudice non dovra' mai indicare nel dispositivo, che e' l' essenza della decisione giurisprudenziale, se l' assoluzione sia avvenuta ai sensi del comma 1 o 2 art. 530 c.p.p. Il nuovo codice di procedura penale, infatti, all' art. 530, ha prescritto una regola di giudizio cui deve far riferimento il giudice nel pronunciare la sentenza di assoluzione; egli cioe', anche in caso di contraddittorieta' o insufficienza di prova a carico, dovra' assolvere l' imputato con ampia formula senza che sul dispositivo vi siano delle indicazioni dalle quali possa trasparire che l' assoluzione e' avvenuta per insufficienza di prove.
art. 529 c.p.p. art. 530 c.p.p. art. 531 c.p.p. art. 593 comma 2 c.p.p.



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