| 188122 | |
| IDG910600299 | |
| 91.06.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ricci Gian Franco
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| Prove penali e processo civile
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 44 (1990), fasc. 3, pag. 845-909
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D41501; D6140
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| (Sommario: - Considerazioni generali. Il problema della valutazione
in sede civile delle prove penali. Il nuovo codice di procedura
penale del 1988 e i suoi riflessi sull' argomento. - La tematica
dell' impiego delle prove raccolte in un altro processo. Oralita' e
contraddittorio, come potenziali limiti a tale prassi. L' avallo
della giurisprudenza all' uso delle prove raccolte "altrove". - L'
art. 310, comma 3, c.p.c. e la tesi della sua estensione ad ogni
ipotesi di valutazione di prove assunte in um altro giudizio. - Il
valore della prova il sede civile, sotto l' impero del c.p.p. del
1930. Tendenze della giurisprudenza e prassi nocive. - Le innovazioni
in materia probatoria introdotte dal c.p.p. del 1988. Finalita' delle
indagini preliminari e dell' udienza preliminare. La centralita' del
dibattimento nell' assunzione della prova. - Primi risultati della
presente indagine. Utilizzabilita' in sede civile delle prove penali
dibattimentali. - Parificazione degli esiti dell' incidente
probatorio a quelli della prova dibattimentale: legittimita' dell'
impiego nel processo civile dei risultati dell' incidente probatorio.
Il problema degli atti "irripetibili" nelle indagini preliminari e
nell' udienza preliminare. - Il trasferimento in sede civile delle
prove diverse da quelle assunte nel dibattimento penale e nell'
incidente probatorio. - Cenni alla tesi secondo la quale la prova
raccolta in un altro processo potrebbe impiegarsi nel processo
civile, solo se non ne e' possibile la rinnovazione. - Limiti all'
impiego delle prove raccolte in sede penale. Necessita' che il
processo sia fra le stesse parti. Assenza di limitazioni alla prova
imposte dalle leggi civili. Inutilizzabilita' nel processo civile
delle prove invalidamente assunte nel processo penale. - La
salvaguardia del contraddittorio nel trasferimento della prova penale
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| art. 189 c.p.p.
art. 190 c.p.p.
art. 238 comma 2 c.p.p.
art. 495 c.p.p.
art. 183 comma 2 c.p.c.
art. 207 comma 3 c.p.c.
art. 230 comma 3 c.p.c.
art. 253 comma 1 c.p.c.
art. 310 comma 3 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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