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188122
IDG910600299
91.06.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricci Gian Franco
Prove penali e processo civile
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 44 (1990), fasc. 3, pag. 845-909
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D41501; D6140
(Sommario: - Considerazioni generali. Il problema della valutazione in sede civile delle prove penali. Il nuovo codice di procedura penale del 1988 e i suoi riflessi sull' argomento. - La tematica dell' impiego delle prove raccolte in un altro processo. Oralita' e contraddittorio, come potenziali limiti a tale prassi. L' avallo della giurisprudenza all' uso delle prove raccolte "altrove". - L' art. 310, comma 3, c.p.c. e la tesi della sua estensione ad ogni ipotesi di valutazione di prove assunte in um altro giudizio. - Il valore della prova il sede civile, sotto l' impero del c.p.p. del 1930. Tendenze della giurisprudenza e prassi nocive. - Le innovazioni in materia probatoria introdotte dal c.p.p. del 1988. Finalita' delle indagini preliminari e dell' udienza preliminare. La centralita' del dibattimento nell' assunzione della prova. - Primi risultati della presente indagine. Utilizzabilita' in sede civile delle prove penali dibattimentali. - Parificazione degli esiti dell' incidente probatorio a quelli della prova dibattimentale: legittimita' dell' impiego nel processo civile dei risultati dell' incidente probatorio. Il problema degli atti "irripetibili" nelle indagini preliminari e nell' udienza preliminare. - Il trasferimento in sede civile delle prove diverse da quelle assunte nel dibattimento penale e nell' incidente probatorio. - Cenni alla tesi secondo la quale la prova raccolta in un altro processo potrebbe impiegarsi nel processo civile, solo se non ne e' possibile la rinnovazione. - Limiti all' impiego delle prove raccolte in sede penale. Necessita' che il processo sia fra le stesse parti. Assenza di limitazioni alla prova imposte dalle leggi civili. Inutilizzabilita' nel processo civile delle prove invalidamente assunte nel processo penale. - La salvaguardia del contraddittorio nel trasferimento della prova penale
art. 189 c.p.p. art. 190 c.p.p. art. 238 comma 2 c.p.p. art. 495 c.p.p. art. 183 comma 2 c.p.c. art. 207 comma 3 c.p.c. art. 230 comma 3 c.p.c. art. 253 comma 1 c.p.c. art. 310 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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