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188161
IDG910600338
91.06.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalera Italo
Problemi relativi alla partecipazione del Pubblico Ministero al giudizio di omologazione del concordato preventivo
Intervento all' incontro di studio promosso dal Centro studi di diritto fallimentare e dalla CONFAPI sul tema: "Liberta' d' impresa e controllo giurisdizionale", Roma, 22 marzo 1988
Dir. fall., an. 64 (1989), fasc. 5, pt. 1, pag. 707-715
D31300; D4030
Viene affrontata la problematica relativa al giudizio di omo logazione di concordato preventivo che sia stato iniziato senza darne comunicazione "diretta" all' ufficio del P.M. L' A. sintetizza questa problematica nei seguenti quesiti: se l' intervento del P.M. sia necessario ai sensi dell' art. 70 comma 1 c.p.c.; in caso affermativo, quale sia l' adempimento idoneo a soddisfare l' esigenza di tale intervento; quali siano le conseguenze del tardivo compimento del relativo incombente processuale. Queste le conclusioni: l' intervento del P.M. ha carattere "necessario"; l' ordinanza che dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l' udienza di comparizione va comunicata al P.M. nei modi prescritti dall' art. 71 c.p.c.; quando tale comunicazione sia fatta tardivamente, ma ancora nel corso del grado di giudizio nel quale l' incombente e' stato omesso, soltanto il P.M. e' legittimato a far valere l' invalidita' (e comunque l' inopponibilita' al suo ufficio) dell' attivita' processuale svolta in sua assenza.
art. 132 l. fall. art. 162 comma 1 l. fall. art. 70 comma 1 c.p.c. art. 71 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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