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188165
IDG910600342
91.06.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Rivalutazione e prelazione sui crediti di lavoro subordinato durante il fallimento
Nota a C. Cost. 20 aprile 1989, n. 204
Dir. fall., an. 64 (1989), fasc. 5, pt. 2, pag. 789-800
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D4192; D74493
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 59 l. fall. anche in relazione all' art. 429 comma 3 c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all' apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. E' dichiarata, inoltre, l' illegittimita' costituzionale degli artt. 54 comma 3 e 55 comma 1 l. fall. nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. L' A. svolge alcune considerazioni per concludere che e' giusto che vengano rivalutati i crediti di lavoro subordinato, com' e' giusto che gli interessi su tali crediti siano assistiti da prelazione, perche' questo e' il trattamento che va fatto a tutti i crediti assistiti da privilegio generale e non solo perche' i lavoratori godono di uno statuto autonomo durante il fallimento.
art. 36 Cost. art. 54 comma 3 l. fall. art. 55 comma 1 l. fall. art. 59 l. fall. art. 429 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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