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Documento


188167
IDG910600344
91.06.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Operazioni bancarie e fallimento
Nota a App. Firenze 6 ottobre 1988
Dir. fall., an. 64 (1989), fasc. 5, pt. 2, pag. 835-838
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D3156
Un' impresa, poi fallita, aveva effettuato prima del fallimento alcune vendite di merci all' estero, con pagamento posticipato in valuta straniera. La banca aveva anticipato i crediti che furono poi riscossi dalla stessa banca dopo il fallimento dell' impresa. La banca, percio', trattenne gli importi mentre la curatela intendeva ottenere il versamento della somma riscossa. Secondo la sentenza la banca mandataria alla riscossione, sia pure in "rem propriam", non puo', se effettua la riscossione dopo la dichiarazione di fallimento, compensare il debito (ex art. 1853 c.c.) col proprio credito per anticipazioni.
art. 67 comma 2 l. fall. art. 1853 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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