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188173
IDG910600350
91.06.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Ricognizione del debito e adempimento del concordato preventivo
Nota a Trib. Ragusa 15 marzo 1989
Dir. fall., an. 64 (1989), fasc. 5, pt. 2, pag. 974-975
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305010; D31300
Questa la massima della sentenza annotata: "La ricognizione del debito contratto prima dell' ammissione del debitore al concordato preventivo non implica novazione del debito originario, che va quindi soddisfatto nella misura concordataria". Questo il caso: "Dopo il perfezionamento del concordato nella misura del 25%, uno dei soci falliti rilascia ad un creditore un documento nel quale, assumendo di obbligarsi nella qualita' di erede di uno degli altri soci falliti, si impegna ad adempiere quanto risultante da una scrittura privata recante la formula dichiaro di essere debitore di...". Il Tribunale nega che la scrittura in question costituisca assunzione di nuovo debito verso il creditore concordatario e, sulla base della "par condicio creditorum", respinge la domanda di adempimento. Secondo l' A., la promessa di pagamento dell' eccedenza e' da inquadrare tra le obbligazioni naturali. Nella specie, pero', la soluzione non cambia, non potendo il debitore essere sottoposto ad esecuzione coattiva.
art. 135 l. fall. art. 1988 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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