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| IDG910600355 | |
| 91.06.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ragusa Maggiore Giuseppe
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| Natura del credito e privilegio: orientamenti della Corte
Costituzionale
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| Nota a C. Cost. 18 luglio 1989, n. 408
ord. C. Cost. 20 aprile 1989, n. 226
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| Dir. fall., an. 64 (1989), fasc. 6, pt. 2, pag. 993-999
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31331; D305700
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| Secondo l' ordinanza in commento, e' manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 comma 3 e 55
comma 1 l. fall., richiamato dall' art. 169 l. fall. Pertanto non
sono rivalutabili ne' godono del privilegio sugli interessi i crediti
dell' agente per il periodo successivo alla domanda di concordato
preventivo del debitore. Secondo la sentenza in commento, invece,
sempre in relazione all' art. 3 Cost., gli stessi articoli sono
costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che
gli interessi sui crediti privilegiati delle societa' o enti
cooperativi di produzione e lavoro di cui all' art. 2751 bis n. 5
c.c., rispondenti ai requisiti previsti prescritti dalla legislazione
in tema di cooperazione, godano della prelazione nel fallimento e nel
concordato preventivo. Le due pronunce, che distinguono in relazione
alla natura del credito, consentono all' A. di ribadire quanto
sostenuto nel commento alla precedente sentenza della Corte, n.
300/1986, nel quale auspicava una revisione dell' intera disciplina
dei crediti privilegiati e concludeva nel senso che non si potevano
trattare diversamente i crediti assistiti da privilegio generale,
discendenti o no da un rapporto di lavoro.
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| art. 3 Cost.
art. 54 comma 3 l. fall.
art. 55 comma 1 l. fall.
art. 169 l. fall.
art. 2751 bis c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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