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188178
IDG910600355
91.06.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Natura del credito e privilegio: orientamenti della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 18 luglio 1989, n. 408 ord. C. Cost. 20 aprile 1989, n. 226
Dir. fall., an. 64 (1989), fasc. 6, pt. 2, pag. 993-999
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D305700
Secondo l' ordinanza in commento, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 comma 3 e 55 comma 1 l. fall., richiamato dall' art. 169 l. fall. Pertanto non sono rivalutabili ne' godono del privilegio sugli interessi i crediti dell' agente per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo del debitore. Secondo la sentenza in commento, invece, sempre in relazione all' art. 3 Cost., gli stessi articoli sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che gli interessi sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e lavoro di cui all' art. 2751 bis n. 5 c.c., rispondenti ai requisiti previsti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione, godano della prelazione nel fallimento e nel concordato preventivo. Le due pronunce, che distinguono in relazione alla natura del credito, consentono all' A. di ribadire quanto sostenuto nel commento alla precedente sentenza della Corte, n. 300/1986, nel quale auspicava una revisione dell' intera disciplina dei crediti privilegiati e concludeva nel senso che non si potevano trattare diversamente i crediti assistiti da privilegio generale, discendenti o no da un rapporto di lavoro.
art. 3 Cost. art. 54 comma 3 l. fall. art. 55 comma 1 l. fall. art. 169 l. fall. art. 2751 bis c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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