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188346
IDG910800523
91.08.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corrias Lucente Giovanna
Danneggiamento e interferenze televisive
Nota a Cass. sez. II pen. 9 ottobre 1988
Giur. cost., an. 34 (1989), fasc. 1, pag. 119-126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323; D3113; D51905
La Corte di Cassazione, con la sentenza annotata, conferma l' orientamento giurisprudenziale in tema di tutela delle onde hertziane. La fattispecie riguardava un episodio di concorrenza fra emittenti televisive private: una stazione televisiva diffondeva programmi su uno dei canali disponibili; un' altra stazione ha cominciato a trasmettere, sulla stessa banda di frequenza, segnali che interferivano con le irradiazioni della prima emittente, impedendone la regolare ricezione. Secondo la giurisprudenza tale forma di concorrenza assume rilevanza penale, in quanto le interferenze danneggiano l' energia radioelettrica (l' onda hertziana) che funge da veicolo. La decisione, che l' A. commenta, si segnala sotto il profilo giuridico per due aspetti: per l' affermata configurabilita' del reato di danneggiamento rispetto ad un oggetto materiale diverso dalle cose e per la tutela accordata alle energie, al di fuori dell' ipotesi di appropriazione di energia elettrica.
art. 23 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 635 comma 2 n. 3 c.p.
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