| 188351 | |
| IDG910800528 | |
| 91.08.00528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papa Michele
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| La questione di costituzionalita' relativa alla disciplina delle armi
giocattolo: il "diritto vivente" tra riserva di legge e
determinatezza della fattispecie
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| Nota a ord. C. Cost. 18 gennaio 1989, n. 11
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| Giur. cost., an. 34 (1989), fasc. 2, pag. 29-45
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18716; D5206
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| La fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale si riferisce all'
art. 5 l. 110/1975, che dispone che le armi giocattolo dovranno
essere fabbricate in modo da portare incorporato nella parte
anteriore della canna un visibile tappo rosso. Successivamente, il
comma 6 dello stesso articolo stabilisce che chiunque non osserva
tale disposizione sara' punito. Secondo la prevalente giurisprudenza
della Corte di Cassazione la norma non e' diretta solo ai
fabbricanti, ma alla generalita' dei consociati. Il giudice
rimettente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
in riferimento al principio di determinatezza della legge penale ex
art. 25 comma 2 Cost. La Corte Costituzionale ha dichiarato
manifestamente infondata la questione in quanto, secondo la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, risultano esattamente
individuati i destinatari della norma. L' A. approfondisce la
questione sotto il profilo normativo e giurisprudenziale per
concludere che il principio di determinatezza deve trovare la sua
espressione nella legge scritta. Quando cio' non accade, sara' sempre
censurabile di fronte alla Corte Costituzionale, indipendentemente
dalla uniformita' e stabilita' delle interpretazioni
giurisprudenziali dominanti. mentre la nota era ormai in bozza, e'
sopravvenuta la l. 36/1990 che ha parzialmente modificato la
disciplina delle armi giocattolo e che realizza in certa misura
quanto auspicato nella nota.
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| art. 25 Cost.
art. 5 l. 18 aprile 1975, n. 110
l. 21 febbraio 1990, n. 36
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