| 188357 | |
| IDG910800534 | |
| 91.08.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pisaneschi Andrea
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| Determinazione dei limiti alla retroattivita' della decisione
costituzionale di accoglimento: potere del giudice costituzionale o
del giudice ordinario?
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| Nota a C. Cost. 16 febbraio 1989, n. 50
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| Giur. cost., an. 34 (1989), fasc. 2, pag. 295-303
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2171; D4065
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| La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell'
art. 39 d.p.r. 636/1972, che esclude per il procedimento dinanzi alle
Commissioni tributarie l' applicabilita' dell' art. 128 c.p.c.
relativamente alla pubblicita' dell' udienza a pena di nullita'. Si
tratta, piu' che di una sentenza, della conclusione di un ciclo
decisorio e, per evitare le conseguenze dell' accoglimento
retroattivo, la Corte ha affermato esplicitamente l ' efficacia ex
nunc della decisione. Infatti essa ha affermato che "la declaratoria
di illegittimita' costituzionale non puo' avere e non ha alcuna
conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emessi
anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali
rimangono tutti pienamente validi". E' proprio su questo aspetto
della sentenza che l' A. incentra le sue osservazioni: sotto il
profilo della coerenza del ciclo iniziale di rigetto con l'
accoglimento conclusivo privo di retroattivita', sotto il profilo del
rapporto tra retroattivita' della sentenza ed i c.d. rapporti
esauriti.
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| art. 39 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 128 c.p.c.
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