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188357
IDG910800534
91.08.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisaneschi Andrea
Determinazione dei limiti alla retroattivita' della decisione costituzionale di accoglimento: potere del giudice costituzionale o del giudice ordinario?
Nota a C. Cost. 16 febbraio 1989, n. 50
Giur. cost., an. 34 (1989), fasc. 2, pag. 295-303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2171; D4065
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 39 d.p.r. 636/1972, che esclude per il procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie l' applicabilita' dell' art. 128 c.p.c. relativamente alla pubblicita' dell' udienza a pena di nullita'. Si tratta, piu' che di una sentenza, della conclusione di un ciclo decisorio e, per evitare le conseguenze dell' accoglimento retroattivo, la Corte ha affermato esplicitamente l ' efficacia ex nunc della decisione. Infatti essa ha affermato che "la declaratoria di illegittimita' costituzionale non puo' avere e non ha alcuna conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali rimangono tutti pienamente validi". E' proprio su questo aspetto della sentenza che l' A. incentra le sue osservazioni: sotto il profilo della coerenza del ciclo iniziale di rigetto con l' accoglimento conclusivo privo di retroattivita', sotto il profilo del rapporto tra retroattivita' della sentenza ed i c.d. rapporti esauriti.
art. 39 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 128 c.p.c.
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