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188364
IDG910800541
91.08.00541 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rescigno Ugo Giuseppe
La parola "consorte" nella XIII disposizione finale della Costituzion
Nota a Cons. Stato ad. gen. 10 dicembre 1987, n. 466/87
Giur. cost., an. 34 (1989), fasc. 3, pag. 644-646
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D01100
A fronte della richiesta dell' ex regina Maria Jose' di Savoia di ottenere per se' ed il nipote Emanuele Filiberto l' autorizzazione ad entrare e soggiornare in Italia, la Presidenza del Consiglio, che riteneva accoglibile la domanda, sollecito' il parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Consiglio interpretava la XIII disp. trans. Cost. nel senso che il divieto stabilito nei confronti delle consorti e dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia non si estendeva alle vedove degli ex re e ai discendenti non ancora nati nel momento di entrata in vigore della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato il divieto non vige nei confronti delle vedove (o ex consorti), ma vige invece nei confronti dei discendenti maschi, ancorche' nati dopo l' entrata in vigore della Costituzione. Secondo l' A. il parere e' corretto per quanto riguarda i discendenti maschi; identica conclusione, stando alla ratio della norma, doveva trarsi rispetto alle consorti degli ex re di Savoia, siano o non siano divenute vedove. Appellarsi al cavillo secondo cui la parola "consorte" si applica ad una persona solo finche' il coniuge e' in vita (giacche' con la morte il matrimonio si scioglie) e' sbagliato per quattro ragioni, che l' A. illustra.
art. 13 disp. trans. Cost.
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