| 188364 | |
| IDG910800541 | |
| 91.08.00541 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rescigno Ugo Giuseppe
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| La parola "consorte" nella XIII disposizione finale della Costituzion
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| Nota a Cons. Stato ad. gen. 10 dicembre 1987, n. 466/87
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| Giur. cost., an. 34 (1989), fasc. 3, pag. 644-646
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D01100
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| A fronte della richiesta dell' ex regina Maria Jose' di Savoia di
ottenere per se' ed il nipote Emanuele Filiberto l' autorizzazione ad
entrare e soggiornare in Italia, la Presidenza del Consiglio, che
riteneva accoglibile la domanda, sollecito' il parere del Consiglio
di Stato. La Presidenza del Consiglio interpretava la XIII disp.
trans. Cost. nel senso che il divieto stabilito nei confronti delle
consorti e dei discendenti maschi degli ex re di Casa Savoia non si
estendeva alle vedove degli ex re e ai discendenti non ancora nati
nel momento di entrata in vigore della Costituzione. Secondo il
Consiglio di Stato il divieto non vige nei confronti delle vedove (o
ex consorti), ma vige invece nei confronti dei discendenti maschi,
ancorche' nati dopo l' entrata in vigore della Costituzione. Secondo
l' A. il parere e' corretto per quanto riguarda i discendenti maschi;
identica conclusione, stando alla ratio della norma, doveva trarsi
rispetto alle consorti degli ex re di Savoia, siano o non siano
divenute vedove. Appellarsi al cavillo secondo cui la parola
"consorte" si applica ad una persona solo finche' il coniuge e' in
vita (giacche' con la morte il matrimonio si scioglie) e' sbagliato
per quattro ragioni, che l' A. illustra.
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| art. 13 disp. trans. Cost.
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