| Il lavoro si occupa dell' applicazione della disciplina antimafia
alle societa' per azioni in mano pubblica, specie se concessionarie
di pubblici servizi. Esso ha riguardo sia alla legislazione
precedente alla l. 55/1990, sia alle nuove disposizioni rec ate da
questa legge. Si espone nell' articolo che, nonostante l' ampia
formulazione contenuta gia' nella legislazione dell' anno 1982 e
negli atti applicativi, sia giurisdizionali che amministrativi della
stessa, una tale legislazione non poteva ritenersi applicabile alle
societa' in mano pubblica, anche se concessionarie di pubblici
servizi. Infatti la natura pubblica della partecipazione azionaria
non muta la natura giuridica privata dell' Ente. Cosi' come il
rapporto di concessione, anche se di natura organizzativa, esistente
tra un tale ente e la p.a., non crea in capo all' ente, in mancanza
di espressa disposizione di legge o di obblighi contrattuali, doveri
diversi da quelli valevoli per ogni altro operatore privato. La
situazione, sostanzialmente, non e' mutata a seguito della nuova l.
55/1990, anche se questa pone gli obblighi puntuali a carico del
concessionario. Tali obblighi, tuttavia, non fanno cambiare le
conclusioni circa la inapplicabilita', ad eccezione di precise norme,
della disciplina antimafia alle societa' per azioni in mano pubblica,
anche quando queste siano concessionarie di pubblici servizi.
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