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| IDG910801359 | |
| 91.08.01359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pace Alessandro
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| Sulla declaratoria d' incostituzionalita' di una disposizione ormai
inefficace di un decreto-legge, gia' radicalmente emendato; sulla
competenza "concorrente" in materia paesaggistica e sul "messaggio"
della Corte costituzionale contro la reiterazione dei decreti-legge
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| Nota a C. Cost. 10 marzo 1988, n. 302
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| Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 3, pag. 1245-1251
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18250; D01132; D02145
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| L' A. sostiene che la Corte Costituzionale avrebbe dichiarato, con la
sentenza annotata, l' incostituzionalita' di una norma gia'
inefficace, in quanto contenuta in una disposizione che, all' epoca
della decisione, la Camera aveva radicalmente innovato. Egli
prospetta, infatti, la tesi che la mancata conversione del
decreto-legge costituisca un "fatto giuridico" come tale
immediatamente operante ex tunc. L' A. rileva inoltre come la Corte,
per giungere alla pronuncia d' incostituzionalita' dell' art. 12 d.l.
2/1988, abbia surrettiziamente innovato la propria precedente
giurisprudenza che negava la possibilita' alle Regioni di tutelare,
con conflitto di attribuzioni, le competenze statali delegate in
materia paesaggistica. Sottolinea infine la fragilita' e l'
ambiguita' del "messaggio" inviato dalla Corte al legislatore in tema
di reiterazione dei decreti-legge. Auspica a tal fine l' attribuzione
ai presidenti delle Camere del potere di dichiarare l'
inammissibilita' dei disegni di decreti riproduttivi di decreti a cui
sia stata negata la conversione con il voto di una Camera.
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| art. 77 Cost.
art. 12 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2
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