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189182
IDG910801359
91.08.01359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pace Alessandro
Sulla declaratoria d' incostituzionalita' di una disposizione ormai inefficace di un decreto-legge, gia' radicalmente emendato; sulla competenza "concorrente" in materia paesaggistica e sul "messaggio" della Corte costituzionale contro la reiterazione dei decreti-legge
Nota a C. Cost. 10 marzo 1988, n. 302
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 3, pag. 1245-1251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D01132; D02145
L' A. sostiene che la Corte Costituzionale avrebbe dichiarato, con la sentenza annotata, l' incostituzionalita' di una norma gia' inefficace, in quanto contenuta in una disposizione che, all' epoca della decisione, la Camera aveva radicalmente innovato. Egli prospetta, infatti, la tesi che la mancata conversione del decreto-legge costituisca un "fatto giuridico" come tale immediatamente operante ex tunc. L' A. rileva inoltre come la Corte, per giungere alla pronuncia d' incostituzionalita' dell' art. 12 d.l. 2/1988, abbia surrettiziamente innovato la propria precedente giurisprudenza che negava la possibilita' alle Regioni di tutelare, con conflitto di attribuzioni, le competenze statali delegate in materia paesaggistica. Sottolinea infine la fragilita' e l' ambiguita' del "messaggio" inviato dalla Corte al legislatore in tema di reiterazione dei decreti-legge. Auspica a tal fine l' attribuzione ai presidenti delle Camere del potere di dichiarare l' inammissibilita' dei disegni di decreti riproduttivi di decreti a cui sia stata negata la conversione con il voto di una Camera.
art. 77 Cost. art. 12 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2
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