| 189215 | |
| IDG910801392 | |
| 91.08.01392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scaparone Metello
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| Retroattivita' della legge di ordinamento giudiziario?
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 27 giugno 1987
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| Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 5, pt. 9, pag. 9209-9403
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60200; D602
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| Per ovviare alle disfunzioni provocate dall' art. 8 della l. 287/1951
sulla nomina dei componenti togati effettivi e supplenti della Corte
d' Assise di primo e secondo grado venne emanato il d.l. 208/1987, di
modifica dell' art. 8 cit. Tale decreto venne reiterato per due volte
negli identici termini. Con la sentenza annotata viene dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell' art. 5 d.l. 208/1987 nella parte in cui conferisce efficacia
retroattiva ad alcune innovazioni da esso introdotte. L' A. trova
singolare che la questione relativa ad una disposizione di legge di
ordinamento giudiziario avente efficacia retroattiva sia stata
prospettata in rapporto all' art. 25 comma 2 Cost., che la Corte
Costituzionale aveva gia' dichiarato applicabile alle sole norme di
diritto penale sostanziale, e non invece in rapporto al comma 1 dello
stesso art. 25 Cost.
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| art. 25 Cost.
art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287
art. 5 d.l. 29 maggio 1987, n. 208
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