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189215
IDG910801392
91.08.01392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scaparone Metello
Retroattivita' della legge di ordinamento giudiziario?
Nota a Cass. sez. un. pen. 27 giugno 1987
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 5, pt. 9, pag. 9209-9403
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60200; D602
Per ovviare alle disfunzioni provocate dall' art. 8 della l. 287/1951 sulla nomina dei componenti togati effettivi e supplenti della Corte d' Assise di primo e secondo grado venne emanato il d.l. 208/1987, di modifica dell' art. 8 cit. Tale decreto venne reiterato per due volte negli identici termini. Con la sentenza annotata viene dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 5 d.l. 208/1987 nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva ad alcune innovazioni da esso introdotte. L' A. trova singolare che la questione relativa ad una disposizione di legge di ordinamento giudiziario avente efficacia retroattiva sia stata prospettata in rapporto all' art. 25 comma 2 Cost., che la Corte Costituzionale aveva gia' dichiarato applicabile alle sole norme di diritto penale sostanziale, e non invece in rapporto al comma 1 dello stesso art. 25 Cost.
art. 25 Cost. art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287 art. 5 d.l. 29 maggio 1987, n. 208
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