Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


189240
IDG910801417
91.08.01417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gindre Rosita
Diritti a trattamenti pensionistici e leggi retroattive in peius
Nota a C. Cost. 14 luglio 1988, n. 822
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 7, pag. 3878-3880
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70331; D7472
La Corte ha accolto la censura d' incostituzionalita' dell' art. 3 comma 8 l. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e ha dichiarato l' illegittimita' della norma stessa "nella parte in cui non prevede per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore o gia' pensionati il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, i criteri dettati dall' art. 26 comma 3 l. 3 giugno 1975, n. 160". L' A. valuta la portata di questa pronuncia che, in sostanza, affronta il problema della legittimita' di interventi legislativi capaci di incidere negativamente su posizioni giuridiche acquisite.
art. 3 Cost. art. 36 Cost. art. 26 comma 3 l. 3 giugno 1975, n. 160 art. 3 comma 8 l. 29 maggio 1982, n. 297
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati