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189246
IDG910801423
91.08.01423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Pietro Giuseppe
Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia
Nota a C. Cost. 28 luglio 1988, n. 925
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 7, pag. 4304-4306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D52091
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha respinto, come in altri due casi precedenti, un' eccezione di legittimita' costituzionale proposta contro l' art. 724 c.p. ove letteralmente e' previsto e punito il reato di bestemmia "contro la rel igione dello Stato". La Consulta seguita a proporre un' interpretazione "adeguata" di tale precetto penale, cosi' da riconoscere punibile l' offesa non gia' contro la religione intesa come ordine di grandezze oggettive e trascendenti, ma contro il sentimento religioso personale degli individui. A tanto si ricollega l' esortazione della Corte al legislatore a modificare la fattispecie criminosa del reato di bestemmia, in modo tale di estendere la punizione per misura uguale anche alle offese al sentimento d' individui professanti altre confessioni diverse dalla cattolica. L' esortazione appare rispondere ad una visione storicamente individualistico-liberale, in armonia con la concezione di Stato laico sancita nella Costituzione.
art. 724 c.p.
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